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REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE
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Art. 61
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani
o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti
che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio
può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono
costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art.
1136 del codice, o disposto dall'autorità giudiziaria su
domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
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Art. 62
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica
anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall'art. 1117 del codice. Qualora la divisione
non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano
opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze
tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art.
1136 del codice stesso.
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Art. 63
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidamente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso
e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere
al condominio moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono
suscettibili di godimento separato.
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Art. 64
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale
può essere proposto reclamo alla Corte d'appello nel termine
di dieci giorni dalla notificazione.
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Art. 65
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti
a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale
ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore
speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini
per avere istruzioni sulla condotta della lite.
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Art. 66
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata
in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere
convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione
deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dalla
data fissata per l'adunanza.
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Art. 67
Capo I - Disposizioni di attuazione
Sezione III - Disposizioni relative al Libro III
Ogni condominio può intervenire all'assemblea anche a mezzo
di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto
a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio
il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione
e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al proprietario.
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Art. 68
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126, e 1136
del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante
in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I valori dei
piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero
edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti
e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano.
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Art. 69
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio,
nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un
errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano.
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Art. 70
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino
a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore
dispone per le spese ordinarie.
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Art. 71
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo
comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione
professionale dei proprietari di fabbricati.
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Art. 72
Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione III - Disposizioni relative
al Libro III
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni
dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
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