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NOVITA'

27.01.2010

PROPRIETA’ IMMOBILIARI A REDDITO -CERTIFICAZIONE ENERGETICA-

Il D.lgs.19 agosto 2005, n°192 modificato e attuato dal D.lgs.29 dicembre 2006, n°31 e, per la Regione Lombardia, la DGR 8/8745 Del 22/12/2008 impongono la  produzione dell’attestato di certificazione energetica ( ACE ) per gli immobili.

La Legge Regionale 10/2009  stabilisce  al proposito la seguente sanzione:
Art. 17 sexies - Il locatore che, a decorrere dal 01.luglio 2010, non ottempera all’obbligo ….omissis… incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10.000,00.

Inoltre la mancanza di questo documento impedisce:

  • dal 01.07.2009 il trasferimento a titolo oneroso ( vendita ) della proprietà dell’unità immobiliare   (L.R. 8/8745 art. 9.2 comma f );
  • dal 01.07.2010 la locazione (affitto) dell’unità immobiliare ( L.R. 8/8745 a.9.2 comma g)

Il ns. Studio Amministrativo ha perfezionato un accordo con la Basiglio Consulting srl, che si propone di svolgere tutti gli adempimenti richiesti ( comprese tutte le pratiche burocratiche presso il Comune di Milano ) per la attestazione di certificazione energetica di ciascuna U.I.

Il compenso  concordato, per la produzione dell’attestato di certificazione energetica di singola unità immobiliare, sia essa adibita ad abitazione, ufficio, negozio od altro, ammonterà a:

  • Euro 350,00 ( trecentocinquanta) più IVA 20% più Euro 10,00 ( oneri P.A.)

(U.I. non superiore a 300 mq di estensione e con esclusione di insediamenti produttivi.)

Per qualsiasi chiarimento, per trasmettere incarichi, per informazioni sull’iter procedurale,per solleciti,  abbiamo istituito una apposita linea telefonica alla quale risponderà, in orari di ufficio, un tecnico/commerciale della Società Basiglio Consulting srl.
Il numero telefonico è il seguente:  328/1980717
Tutti coloro che aderiranno dovranno fornire la seguente documentazione:

  • nome – indirizzo – codice fiscale del proprietario dell’unità immobiliare
  • planimetria in scala ( o copia di piantina catastale – per i soli stabili con riscaldamento centralizzato occorre la planimetria dell’intero condominio )
  • modulo personalizzato ( allegato alla presente ) debitamente compilato
  • dati relativi alla caldaia  ( tipo, marca, modello della caldaia, ultima prova fumi )

ATTENZIONE: chi non sarà in grado di produrre i documenti richiesti dovrà corrispondere l’importo forfettario di € 400,00 a titolo di rimborso spese per sopralluogo/rilievo grafico

            A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti.

Leone Dott. Milena

 


20.10.2009

DECRETO 23 Luglio 2009- MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI ANTERIORI ALLA DIRETTIVA 95/16/CE

Verifica straordinaria per gli ascensori
E' entrato in vigore il decreto del Ministro per lo sviluppo economico sulle nuove regole per migliorare la scurezza degli ascensori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009. L'obiettivo è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in uso sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti. In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti ad un'analisi dei rischi. Il mancato adeguamento a tali misure comporterà l'impossibilità di tenere in uso l'impianto. I destinatari dell'obbligo sono i proprietari degli impianti, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari; imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori; ASL e Ispettorato del lavoro. Il Provvedimento classifica le varie situazioni pericolose e fornisce azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti. Elenca inoltre i rischi di livello (alto, medio e basso). Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti si deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell'impianto. La verifica va fatta: entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.


26.01.2009

BOLLETTE ELETTRICHE
Prezzi e Orari Delibera 56/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto, attraverso la delibera ARG 56/08, diverse modifiche all’attuale sistema di fatturazione dell’energia elettrica finalizzate ad attribuire, a partire dal 2009, un costo orario o stagionale per l’energia consumata dai clienti finali.

Analisi della delibera 56/08 AEEG
Le modifiche introdotte con la deliberazione 56/08 prevedono che, per le utenze alimentate in bassa tensione con installato il contatore elettronico telegestito, l’energia debba essere obbligatoriamente, fatturata sulla base di corrispettivi che tengano conto della diversa valorizzazione oraria del costo dell’energia (fasce F1-F2-F3).
Mentre chi non ha il contatore elettronico continua a sostenere un prezzo unico (monorario) per tutte le ore del giorno che viene aggiornato trimestralmente.
La delibera 56/08 scaturirà i suoi effetti con tempi e modi differenti a seconda della potenza contrattualmente impegnata e della tipologia di clienti finali:

A) 1° gennaio 2009: clienti con potenza maggiore di 15 kW;
B) 1° aprile 2009: clienti con potenza minore o uguale a 15 kW;
C) 1° gennaio 2010: clienti domestici.

A) Clienti con potenza maggiore di 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° gennaio 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati, in ogni mese dell’anno, nelle fasce F1, F2 ed F3.

B) Clienti con potenza minore o uguale a 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito, a fronte di una nuova installazione di contatore o di una sua riprogrammazione, un intervallo di tempo, fissato nella durata di 3 mesi per le utenze di cui al punto A) e 6 mesi per le utenze di cui al punto B) in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati per fasce, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare l’impatto relativo al passaggio da monorario a quello per fasce.

C) Clienti domestici dotati di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2010 pagheranno l’energia sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 ed F2 e F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito inoltre un intervallo di tempo, in questo caso di tre mesi prima dell’applicazione del nuovo sistema, in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare gli impatti dell’applicazione dei nuovi corrispettivi.

Quali sono i raggruppamenti di mesi
A partire dal 2009 l’Autorità ha previsto sul mercato tutelato un segnale stagionale di prezzo per l’energia che prevede due raggruppamenti di mesi R1 e R2

Gennaio Febbraio R1 Alta stagione
Marzo Aprile Maggio R2 Bassa stagione
Giugno Luglio R1 Alta stagione
Agosto Settembre Ottobre R2 Bassa stagione
Novembre Dicembre R1 Alta stagione

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2009, i clienti di cui al punto B), sopra evidenziato, forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito avranno un prezzo dell’energia differenziato per fasce e a seconda si tratti di alta stagione (R1) che di bassa stagione (R2).
I clienti di cui al punto A) forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito sosteranno invece un prezzo che sarà differenziato per fasce orarie e per mese.
Si evidenzia che tali norme avranno un impatto diretto sul mercato regolamentato della tutela (non su quello della salvaguardia) e di riflesso potranno influenzare il comportamento dei venditori di energia del mercato libero. Si ricorda che il meccanismo di prezzo scelto sul mercato libero (prezzo fisso, sconto, bonus, prezzo indicizzato) dipende esclusivamente dalla contrattazione tra le parti.
Per facilitare la lettura della presente comunicazione e per meglio comprendere l’impatto della normativa si riportano in allegato alcuni chiarimenti.

CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sul quadro normativo attinente il mercato dell’energia elettrica.

Il mercato dell’energia elettrica si può distinguere in tre differenti sottomercati:

- Mercato della Tutela
- Mercato della Salvaguardia
- Mercato Libero

Mercato della Tutela
Appartengono a questo mercato tutti i clienti domestici e le piccole imprese *(imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) alimentate in bassa tensione che non hanno mai esercitato la loro idoneità scegliendo un nuovo fornitore. Per queste imprese le condizioni di erogazione del servizio sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico e fatturate loro dal venditore esercente la tutela nell’apposito territorio.

Mercato della Salvaguardia
Rientrano nel mercato della Salvaguardia le imprese alimentate in media tensione che non hanno scelto un fornitore del mercato libero, le imprese in bassa tensione che non posseggono i requisiti dimensionali e di fatturato di cui alla definizione di piccola impresa (*) e infine anche quelle imprese che hanno nella loro titolarità più punti di prelievo di cui almeno uno alimentato in media tensione.
Per le imprese della Salvaguardia le condizioni di fornitura sono stabilite in seguito ad apposito procedura d’asta.

Mercato Libero
Possono accedere al mercato tutte le imprese e tutte le famiglie scegliendo un proprio fornitore e contrattando con lui le condizioni dell’erogazione della fornitura tra cui prezzi, clausole di recesso, modalità di pagamento.

Fasce orarie / Prezzo monorario
È fondamentale conoscere le fasce orarie al fine di comprendere, qualora la tipologia di attività svolta lo consente, come spostare i propri consumi in caso di fatturazione multi oraria. Esistono al riguardo tre fasce orarie così come riportate nella Tabella 6 della delibera 156/07 (TIV):
F1 ore di punta:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
F2 ore intermedie:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle 8.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;
nei giorni di sabato, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
F3 ore fuori punta:
dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 Nei giorni di domenica e festivi nazionali, tutte le ore della giornata (0-24).

I prezzi dell’energia del Mercato delle Tutela vigenti nel 1° Trimestre 2009  per le tre fasce e il prezzo monorario sono i seguenti:
F1 12,878 c€/kWh

F2 10,122 c€/kWh

F3 6,644 c€/kWh

Monorario 10,859 c€/kWh

FONTE: Divisione Condomini Italia 800-662066


07.01.2009

CANNE FUMARIE
Cosa succede se non viene effettuata la manutenzione

La fuliggine è un materiale combustibile e, se non rimossa, diminuisce il passaggio dei fumi, prende fuoco, aumenta la temperatura dei fumi, accresce l’inquinamento dell’aria e lo spreco di combustibile.
Uno studio europeo, condotto dalla Eschfo, Federazione Europea Maestri Spazzacamini, ha determinato che tre millimetri di fuliggine non rimossa diminuiscono del 7% il rendimento dell’impianto di combustione.
Tutti gli impianti di combustione sono dimensionati per raggiungere in determinato fabbisogno di calore. Qualora questo fabbisogno di calore dovesse essere fornito da un impianto di combustione con un grado di efficacia inferiore alla domanda a causa della presenza di fuliggine, il consumo di combustibile risulterà aumentato.
Quanto più si depositano fuliggine e ceneri all’interno dell’impianto, tanto meno funziona la trasmissione di calore e non viene raggiunto il grado desiderato efficacia dell’apparecchio.
La fuliggine e le ceneri, inoltre, riducono le sezioni del raccordo, del camino e del comignolo diminuendo così l’efficienza del tiraggio. Di conseguenza, gli impianti funzionano male, la combustione ne risulta alterata e si favoriscono anche il reflusso dei fumi in ambiente nell’atto di caricare il combustibile.
La Combustione incompleta è causa di emissioni inquinanti, per cui si comprende come una periodica manutenzione sia importante anche nel tutelare la salubrità dell’ambiente domestico prevenendo l’immissione di combusti in atmosfera


05.12.2008

DETRAZIONE 55%-D.L. 185/2008 DEL 28/11/2008
Risparmio energetico, serve l'ok delle Entrate per il bonus

Diventa più difficile usufuire dello sconto del 55% su Irpef e Iras per gli interventi di riqualificazione energetica: i privati e le imprese intenzionati a chiedere il bonus dovranno inviare una domanda all'agenzia delle Entrate (oltre alla documentazione all'Enea) e sperare che i fondi stanziati non siano ancora terminati.
La novità è contenuta nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì 28 novembre dal Governo e riguarda le spese per le riqualificazioni energetiche sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010.
L'agenzia delle Entrate esaminerà le domande in base all'ordine cronologico di invio e comunicherà entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita
comunicazione di accoglimento «l'assenso si intende non fornito» e il cittadino non potrà usufruire della detrazione.

Per le agevolazioni sugli interventi energetici sono stati stanziati 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010. Una volta terminati i fondi non sarà più possibile accogliere le domande dei cittadini e delle imprese.
Le richieste per l'anno in corso dovranno essere inviate dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009.
Per le spese sostenute nel 2008, in caso di mancato invio della domanda o di diniego da parte dell'agenzia delle Entrate, l'interessato potrà comunque usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro da ripartire in 10 rate annuali.


07.06.2008

1) Il decreto 93/2008 in vigore dal 29 maggio ha eliminato l'ICI su abitazione principale, relative pertinenze e situazioni equiparate dai regolamenti comunali.
Questa novità può causare un cambiamento nelle deleghe di pagamento, a favore del contribuente.

2) nella giornata di Venerdi 30 maggio è stato firmato un Decreto Legge con il quale vengono prorogati i termini di presentazione per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:
- 10 Luglio per la presentazione dei telematici 730 e 770 Semplificato
- 30 Settembre per la presentazione telematica dei Modelli Unico.


03.02.2007

Adempimento fiscali: FINANZIARIA 2007

Come noto, il comma 43 dell’articolo unico della Finanziaria ha disposto l’inserimento di un nuovo articolo nel DPR 600/73, il 25-ter “RITENUTE sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”.
Tale articolo dispone che “il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dovuto dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa”. Inoltre è specificato che tale ritenuta è operata, anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell’art 67, comma 1 lettera del TUIR, cioè anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali.
Pertanto, al momento del pagamento delle fatture emesse dalle ditte di manutenzione e relative a prestazioni effettuate nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, quale è il contratto di manutenzione dell’ascensore, pulizie, spurghi ecc. il condominio deve trattenere il 4% e versarlo al fisco entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso con modello F24 e rilasciando certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta.
La ritenuta del 4% è da applicarsi all’atto del pagamento anche per prestazioni fatturate prima del 1 gennaio 2007, sul punto della norma non sembra dare adito a dubbi, non fa riferimento alla data della prestazione o della fattura, recita solo che “il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento un a ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuto dal percipiente.

Si segnala inoltre che la legge finanziaria n. 269 del 27/12/2006 ha prorogato per il periodo 01/01/2007-31/12/2007 l’aliquota Iva 10 per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in stabili a prevalente destinazione abitativa (esclusi negozi e uffici)


08.01.2007

FINANZIARIA 2007: Agevolazioni per i Condominii e nuove incombenze per amministratori

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Condominio (comma 43)

Il condominio, quale sostituto di imposta, opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

Ristrutturazioni edilizie (comma 103)

Sono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici: detrazione Irpef del 36%, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e aliquota Iva del 10%.Le agevolazioni sono fruibili a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.


Riqualificazione energetica degli edifici (comma 344)

 Prevista la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; per l’installazione di coperture, pavimenti e infissi e di pannelli solari per la produzione di acqua calda; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della rete di distribuzione.  

07.09.2006

LEGGE DI CONVERSIONE DELLA MANOVRA-BIS IN VIGORE DAL 06/07/2006

Ristrutturazioni edilizie:

  • Dal primo di Ottobre la detrazione ripassa nuovamente al 36% contro il 41% che rimane valida per i pagamenti eseguiti fino al 30/09/06 ( pertanto per l’anno 2006 occorrerà fare distinzione nel modello Unico);
  • L’aliquota IVA per le manutenzioni straordinarie ripassa nuovamente dal 20% (in vigore per i pagamenti eseguiti dal 01/01/06 al 30/09/06) al 10% con la reintroduzione del concetto dei “beni significativi”
  • L’ammontare massimo delle spese agevolabili passa da Euro 48.000,00 per ogni contribuente a Euro 48.000,00 per ogni abitazione: attenzione quindi al caso tipico di marito e moglie che si suddividono i pagamenti per godere entrambi del limite massimo ora, cioè dal primo ottobre, invece, il limite è comunque di soli Euro 48.000,00 globali. Quindi occorre provvedere ai pagamenti entro Settembre al fine di poter godere del limite più alto.
  • L’azienda che esegue i lavori è tenuta ad emettere fattura con la data del giorno in cui ha avuto conoscenza dell’accredito sul proprio c/c, quindi generalmente qualche giorno dopo che il cliente ha disposto il bonifico. Quindi se il cliente ordina il bonifico il 30 Settembre e l’azienda esecutrice dei lavori lo vede accreditato sul proprio c7c (ad esempio) IL 2 Ottobre, applicherà l’aliquota IVA ridotta, a nulla rilevando che i lavori sono stati eseguiti anteriormente, cioè quando vigeva l’aliquota piena, ed il cliente potrà utilizzare il 36% e non il 41%, a nulla rilevando il fatto di aver pagato entro Settembre.
  • Sulle fatture emesse dal 04/07/06 deve essere indicato separatamente il costo della manodopera addebitata, pena la non ammissibilità della spesa alla detrazione.

28.06.2006

VARIAZIONE FREQUENZE DTT (DIGITALE TERRESTRE)

In data 17 MAGGIO 2006 Mediaset ha operato una variazione sulle frequenze di trasmissione dei propri canali DTT (Digitale terrestre), attivando la nuova frequenza 39 da Valcava (attualmente utilizzata da Sport Italia in analogico e Svizzera Italiana in digitale).
Per consentirVi di rispondere alle richieste dei Ns. condomini forniamo alcune informazioni di carattere tecnico:

PASSAGGIO AL DIGITALE : Attualmente rimane fissato la fine del 2008 come data probabile per il definitivo passaggio di tutte le emittenti al formato digitale. Fino a quella data sono possibili variazioni sulle frequenze di trasmissioni che potranno richiedere interventi sugli impianti.

CANALE 5 IN DIGITALE : La nuova frequenza di ricezione è il 39 da Valcava. Se operando la sintonia automatica dei decoder DTT il canale non risulta visibile è necessario intervenire sulla centrale aggiungendo il modulo CH 39. In tutti gli stabili dove è stata aggiunta la TSI (Svizzera) digitale è necessario modificare la centrale. Contattateci per segnalare richieste di intervento.

SPORT ITALIA : il canale Sport Italia è ricevibile solo in formato digitale (con apposito decoder) sulla frequenza  CH50 (Sport Italia, Sport Italia Live, Sport Italia Calcio).

SVIZZERA ITALIANA ANALOGICA : Il termine delle trasmissioni in analogico (CH 10 e 36) è fissato per il 24 luglio.

SVIZZERA DIGITALE : dal 17 MAGGIO la Svizzera Digitale (TSI 1, TSI 2, SF, TSR) è ricevibile sulla frequenza 39 solo nelle zone di confine, nel resto della Lombardia è “coperta” dalla nuova frequenza Mediaset digitale (39) e pertanto ricevibile con estrema difficoltà.
Siamo in attesa di conferme sulle frequenze che verranno adottate a partire dal 24 luglio.
Trattandosi di un canale estero ( a meno di accordi con Mediaset o Rai per una ripetizione dei segnali) non è possibile garantire la costanza dei programmi ricevuti


02.02.2006

Il risparmio energetico negli edifici e il Decreto del 26/1/2006 del Ministero delle Attività Produttive contenente le norme transitorie delle temperature dell’aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera.

A seguito della richiesta del mercato energetico nazionale ed alla contestuale penuria di materia il Decreto del 26/1/2006 del Ministero delle Attività Produttive ( norme transitorie delle temperature dell’aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera pubblicato sulla GU n. 22 del 27/1/2006) elenca le misure urgenti per garantire l’approvigionamento di gas naturale , a seguito delle condizioni climatiche fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l’Italia e l’Europa e hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall’estero. Altro fondamento della misura di emergenza contenuta nel decreto è la previsione della contrazione della disponibilità di stoccaggio di gas naturale a seguito del probabile protrarsi di tale situazione di insufficiente rifornimento di materia prima .

L’entrata in vigore del decreto è (art. 2 , comma secondo) dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , ovvero dal 27/1/2006. Tuttavia la validità e l’applicazione della nuova normativa sono limitate (art. 2, comma primo) al periodo intercorrente dal solo mese di febbraio 2006 e ad agli edifici di privata abitazione e il decreto prevede (art.1) il mutamento di quanto previsto dall’articolo 4, comma primo lettera b) del DPR 26/8/1993 n. 412 invero :

- il DPR 412/1993 stabilisce la tolleranza da 20 a 22 gradi centigradi della temperatura di riscaldamento degli edifici diversi da quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili ;

- il decreto abbassa , all’interno degli immobili , tali valori di un grado centigrado ( in riferimento al valore massimo della media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) con eccezione degli edifici adibiti a :

- albergo , pensione ed attività similari ;

- ospedali , cliniche , case di cura o assimilabili, quelli adibiti a ricovero id minori o di anziani o le strutture protette per l’assistenza ed i recupero dei tossico – dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani ;

- attività sportive , piscine , saune , palestre, servizi si supporto ad attività sportive ;

- attività scolastiche e ad asilo nido .

Inoltre la durata massima invernale di accensione degli impianti termici è ridotta di un’ora rispetto ai valori descritti dall’art. 9 , comma secondo , del DPR n. 412/1993 e originariamente consistenti in :

(Per la nostra zona)

- quattordici ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile per la zona E (comuni che presentano un numero gradi – giorno maggiore di 2.100 e non superore a 3.000) ;

La violazione delle norme previste dal predetto decreto è sanzionata dagli articoli 7 , comma primo , e 15 , comma quinto , del D.lgs. 19/8/2005 n. 192 amministrativamente con il pagamento di una somma da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 3.000 irrogabile nei confronti del proprietario, del conduttore , dell’amministratore del condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico che non provvedono , ciascuno per la parte di propria competenza , affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.


16.01.2006

FINANZIARIA 2006

Iva agevolata nell’edilizia

- L’aliquota del 10% rimane per gli interventi di ristrutturazione e restauro conservativo (occorre avere una concessione edilizia che così definisca i lavori eseguiti)
- Invece per le mautenzioni sia ordinarie che straordinarie viene reintrodotta con il 2006 l’aliquota del 20%
- Nulla è cambiato per l’aliquota agevolata del 4%

Detrazione per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria case di abitazione: 41%

- Viene reintrodotta la detrazione del 41% anziché del 36% quindi per i lavori di manutenzione straordinaria si acquisisce la detrazione del 41% ma si subisce l’aumento dell’IVA dal 10% al 20%, mentre per i lavori di ristrutturazione e restauro si acquisisce il 41% mantenendo anche il 10% dell’IVA
- Rimane invariato il tetto massimo di psesa di Euro 48.000,00 su cui calcolare il 41% e tutte le altre disposizione di legge.

08.10.2005

D.L. 31/2001 "attuazione della direttiva 98/ 83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" - Obblighi e Responsabilità dell'Amministratore

In data 03/03/2001 sulla gazzetta ufficiale n. 52 ( supplemento ordinario n. 41 ) viene pubblicato il Decreto Legge come da oggetto.

Sostanzialmente il decreto sancisce ( art.5 ) che il "gestore dell'edificio", cioè l'amministratore, è reso responsabile della qualità dell'acqua destinata al consumo umano così come fuoriesce dal rubinetto.

Si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria, per "chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione alle disposizioni….omissis", (art. 19 ) da lire 20.000.000 a lire 120.000.000.


Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto, occorre che l'amministratore dia incarico a qualificato laboratorio di analisi che provveda ad effettuare un prelievo di acqua potabile con successiva analisi di carattere sia chimico che batteriologico.

Si consiglia di effettuare un semplice controllo di routine ( come indicato nell'allegato II, tabella A della legge medesima), dato che si tratta di analisi dal costo limitato e comunque altamente indicative della qualità dell'acqua medesima.

Nel caso in cui si riscontri il rispetto dei parametri di legge occorrerà conservare il certificato per un periodo di almeno cinque anni, oltre a ripetere le analisi con periodicità annuale.

Soltanto in caso di non rispetto di tali parametri, si potranno effettuare analisi più approfondite e ricorrere, se del caso, a più specifiche consulenze circa la possibilità di soluzione del problema.


08.10.2005

Controllo periodico degli impianti di messa a terra condominiali
(DPR 547/55 s.m.i. DPR 462/01 s.m.i Norme CEI 64-8)

A far tempo dal 2002 il Ministero delle Attività Produttive, vista la richiesta sempre più pressante e la impossibilità da parte delle ASL di effettuare i controlli periodici degli impianti di messa a terra, ha incaricato alcuni Enti privati di effettuare i suddetti controlli in nome e per conto delle ASL.

Ecco il motivo per il quale ci siamo rivolti ad uno di questi Enti ( la INQAS di Monza ), per effettuare i controlli che le citate Leggi ci impongono con cadenza biennale o quinquennale a secondo delle caratteristiche del condominio.

Per questo motivo prossimamente riceverete una visita di un incaricato della Società INQAS, accompagnato dal Vostro elettricista, per l'effettuazione del suddetto adempimento di Legge.
Per chi desiderasse approfondire si allega il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 462/01.


08.10.2005

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
(G.U. n. 6, 8 gennaio 2002, Serie Generale)
Testo in vigore dal 23/1/2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3. Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


07.02.2005

GUIDA AI DIRITTI

Con il Patrocinio della Pro Loco di Castellanza, con la consulenza del Dott. Antonio Lubrano e l’adesione del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è in corso di realizzazione la prima “guida ai diritti dei cittadini e dell’Impresa”. Si tratta di un volume contente, oltre ad informazioni di caratere generale sul Territorio Comunale, quali informazioni storico/turistiche, numeri utili, servizi disponibili, anche e per la prima volta informazioni su come far valere un proprio diritto, in sede giudiziaria o nella vita di tutti i giorni.
Tale guida sarà distribuita gratuitamente dalle Poste Italiane a tutte le famiglie del Comune di Castellanza.
So che tale iniziativa sarà man mano adottata da tutti i Comuni e ritengo sia un mezzo molto semplice ed efficace per tutti per apprendere e conoscere leggi utili nella vita quotidiana, per conoscere ed utilizzare al meglio i propri diritti.


22.01.2005

DETRAZIONE 36

Con la Legge finanziaria per il 2005 (Legge 311 del 30/12/2004) è stata prorogata la detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia.


08.07.2004

ULTIMI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA DETRAZIONE 36%

ristrutturazione edilizia

· Nei confronti degli eredi, la detrazione del 36% si trasmette agli eredi che, in quanto accettando l’eredità, acquisisce la disponibilità dell’immobile, anche con la sola detenzione e senza stabilirvi la propria residenza. Ne consegue che se il coniuge superstite, pur destinatario del diritto d’abitazione, rinuncia all’eredità, perde il diritto alla detrazione della spesa sostenuta dal de cuius per la ristrutturazione;

· Le spese per la costruzione del box pertinenziale all’abitazione, in concomitanza alla edificazione della stessa abitazione, rilevano anche se l’ultimazione dei lavori della pertinenza precedono quella relativa all’immobile destinato a residenza;

· Nel caso di acquisto separato dei diritti di usufrutto e nuda proprietà, sempre che la spesa sia sostenuta da entrambi i soggetti, la detrazione deve essere ripartita con riferimento all’acquisto di ogni singolo diritto reale. Ne consegue che l’importo detraibile è attribuito in rapporto alla porzione attribuita ad ognuno in rapporto alla tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n°131;

· Verificandosi la cessione parziale di unità, successivamente alla ristrutturazione di essa, la detrazione non si trasferisce all’acquirente, ma rimane in capo al venditore che continuerà a beneficiare della detrazione. Nel silenzio, rimane confermato che, nella fattispecie della vendita totale dell’appartamento, ovvero di parte di esso, autonomamente accatastato, il beneficio è trasferito al soggetto cessionario, a norma della circolare 57/E del 24 febbraio 1998 e della circolare 95/E del 12 maggio 2000;

· Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, oggetto dell’intervento edilizio, il raggiungimento dell’età di 75 od 80 anni, utile per la divisione in cinque o tre quote annuali di pari importo, costituisce il termine iniziale della detrazione. Ne deriva che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello del compleanno in questione, l’importo delle restanti quote può essere suddiviso per tre o per cinque annualità;

· Per quanto riguarda la detrazione a favore del familiare convivente, non è necessario il requisito della residenza, ma è sufficiente che la spesa, per consentire la detrazione, riguardi l’immobile ove, di fatto, si esplica la convivenza;

· In ordine alla modalità di pagamento, a quello attuato mediante bonifico postale è attribuita la stessa valenza del bonifico bancario.


1.1.2004

IRPEF 36% E IVA 10%

In sede di definitiva conversione in Legge (ancora non pubblicata) la detrazione dall'IRPEF lorda per le opere edilizie alle parti comuni condominiali (Finanziaria 1998 e successive proroghe o modifiche) ritornano al 36% con il limite di euro 48mila.

Paralellamente, l'IVA su tali opere ritorna al 10%.

La validità dovrebbe essere fino al 31.12.2005.

Maggiori precisazioni saranno fornite dopo la lettura del provvedimento.


CHIARIMENTI IN MATERIA DI IVA NELL'EDILIZIA NON DI LUSSO

Aliquota iva nell’edilizia non di lusso.

Date le numerose richieste di chiarimenti riproponiamo uno scheda per riepilogare le varie fattispecie

interventi di:
fino al 31/12/03
Dal 01/01/2004
Acquisto prima casa da costruttore
4%
4%
Acquisto prima casa da immobiliare
(NB in alcuni casi l’immobiliare potrebbe
vendere esente iva!)
4%
4%
Costruzione prima casa
4%
4%
Ampliamento prima casa (sia con acquisto di immobile adiacente sia con nuova costruzione in
ampliamento)
4%
4%
Ristrutturazione edilizia
10%
10%
Restauro conservativo
10%
10%
Manutenzione ordinaria
10%
20%
Manutenzione straordinaria
10%
20%

In tema di manutenzioni: è scomparsa totalmente la distinzione tra beni significativi e non, quindi non occorre più fare la proporzione tra valore dei beni forniti e la relativa posa in opera.

Si chiarisce che l’aliquota agevolata del 4%
· si applica solo se nella CONCESSIONE EDILIZIA è indicato che trattasi di costruzione e/o ampliamento;
· vale solo fino al compimento dell’opera: quindi fino alla chiusura dei lavori così come dichiarata in comune;
· occorre comunque e sempre la richiesta dell’acquirente e/o proprietario che dichiara il tipo dell’opera, che trattasi di prima casa non di lusso, e, pertanto, richiede l’aliquota agevolata

Si chiarisce che l’aliquota agevolata del 10%
· si applica solo se nella CONCESSIONE EDILIZIA oppure nella DIA è indicato che trattasi di ristrutturazione o restauro conservativo;
· vale solo fino al compimento dell’opera: quindi fino alla chiusura dei lavori così come dichiarata in comune;
· occorre comunque e sempre la richiesta dell’acquirente e/o proprietario che dichiara il tipo dell’opera, che trattasi di casa non di lusso, e, pertanto, richiede l’aliquota agevolata

E’ consigliabile farsi rilasciare anche una copia della DIA o della CONCESSIONE EDILIZIA.