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NOVITA'
27.01.2010
PROPRIETA’ IMMOBILIARI A REDDITO -CERTIFICAZIONE ENERGETICA-
Il D.lgs.19 agosto 2005, n°192 modificato e attuato dal D.lgs.29 dicembre 2006, n°31 e, per la Regione Lombardia, la DGR 8/8745 Del 22/12/2008 impongono la produzione dell’attestato di certificazione energetica ( ACE ) per gli immobili.
La Legge Regionale 10/2009 stabilisce al proposito la seguente sanzione:
Art. 17 sexies - Il locatore che, a decorrere dal 01.luglio 2010, non ottempera all’obbligo ….omissis… incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10.000,00.
Inoltre la mancanza di questo documento impedisce:
- dal 01.07.2009 il trasferimento a titolo oneroso ( vendita ) della proprietà dell’unità immobiliare (L.R. 8/8745 art. 9.2 comma f );
- dal 01.07.2010 la locazione (affitto) dell’unità immobiliare ( L.R. 8/8745 a.9.2 comma g)
Il ns. Studio Amministrativo ha perfezionato un accordo con la Basiglio Consulting srl, che si propone di svolgere tutti gli adempimenti richiesti ( comprese tutte le pratiche burocratiche presso il Comune di Milano ) per la attestazione di certificazione energetica di ciascuna U.I.
Il compenso concordato, per la produzione dell’attestato di certificazione energetica di singola unità immobiliare, sia essa adibita ad abitazione, ufficio, negozio od altro, ammonterà a:
- Euro 350,00 ( trecentocinquanta) più IVA 20% più Euro 10,00 ( oneri P.A.)
(U.I. non superiore a 300 mq di estensione e con esclusione di insediamenti produttivi.)
Per qualsiasi chiarimento, per trasmettere incarichi, per informazioni sull’iter procedurale,per solleciti, abbiamo istituito una apposita linea telefonica alla quale risponderà, in orari di ufficio, un tecnico/commerciale della Società Basiglio Consulting srl.
Il numero telefonico è il seguente: 328/1980717
Tutti coloro che aderiranno dovranno fornire la seguente documentazione:
- nome – indirizzo – codice fiscale del proprietario dell’unità immobiliare
- planimetria in scala ( o copia di piantina catastale – per i soli stabili con riscaldamento centralizzato occorre la planimetria dell’intero condominio )
- modulo personalizzato ( allegato alla presente ) debitamente compilato
- dati relativi alla caldaia ( tipo, marca, modello della caldaia, ultima prova fumi )
ATTENZIONE: chi non sarà in grado di produrre i documenti richiesti dovrà corrispondere l’importo forfettario di € 400,00 a titolo di rimborso spese per sopralluogo/rilievo grafico
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti.
Leone Dott. Milena
20.10.2009
DECRETO 23 Luglio 2009- MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI ANTERIORI ALLA DIRETTIVA 95/16/CE
Verifica straordinaria per gli ascensori
E' entrato in vigore il decreto del Ministro per lo sviluppo economico sulle nuove regole per migliorare la scurezza degli ascensori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009. L'obiettivo è quello di adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in uso sul territorio italiano, molti dei quali obsoleti. In pratica, nel giro di cinque anni a partire dal primo settembre tutti gli impianti installati entro il 24 giugno 1999 dovranno essere sottoposti ad un'analisi dei rischi. Il mancato adeguamento a tali misure comporterà l'impossibilità di tenere in uso l'impianto. I destinatari dell'obbligo sono i proprietari degli impianti, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari; imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori; ASL e Ispettorato del lavoro. Il Provvedimento classifica le varie situazioni pericolose e fornisce azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti. Elenca inoltre i rischi di livello (alto, medio e basso). Per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti si deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell'impianto. La verifica va fatta: entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
26.01.2009
BOLLETTE ELETTRICHE
Prezzi e Orari Delibera 56/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto, attraverso la delibera ARG 56/08, diverse modifiche all’attuale sistema di fatturazione dell’energia elettrica finalizzate ad attribuire, a partire dal 2009, un costo orario o stagionale per l’energia consumata dai clienti finali.
Analisi della delibera 56/08 AEEG
Le modifiche introdotte con la deliberazione 56/08 prevedono che, per le utenze alimentate in bassa tensione con installato il contatore elettronico telegestito, l’energia debba essere obbligatoriamente, fatturata sulla base di corrispettivi che tengano conto della diversa valorizzazione oraria del costo dell’energia (fasce F1-F2-F3).
Mentre chi non ha il contatore elettronico continua a sostenere un prezzo unico (monorario) per tutte le ore del giorno che viene aggiornato trimestralmente.
La delibera 56/08 scaturirà i suoi effetti con tempi e modi differenti a seconda della potenza contrattualmente impegnata e della tipologia di clienti finali:
A) 1° gennaio 2009: clienti con potenza maggiore di 15 kW;
B) 1° aprile 2009: clienti con potenza minore o uguale a 15 kW;
C) 1° gennaio 2010: clienti domestici.
A) Clienti con potenza maggiore di 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° gennaio 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati, in ogni mese dell’anno, nelle fasce F1, F2 ed F3.
B) Clienti con potenza minore o uguale a 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito, a fronte di una nuova installazione di contatore o di una sua riprogrammazione, un intervallo di tempo, fissato nella durata di 3 mesi per le utenze di cui al punto A) e 6 mesi per le utenze di cui al punto B) in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati per fasce, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare l’impatto relativo al passaggio da monorario a quello per fasce.
C) Clienti domestici dotati di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2010 pagheranno l’energia sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 ed F2 e F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito inoltre un intervallo di tempo, in questo caso di tre mesi prima dell’applicazione del nuovo sistema, in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare gli impatti dell’applicazione dei nuovi corrispettivi.
Quali sono i raggruppamenti di mesi
A partire dal 2009 l’Autorità ha previsto sul mercato tutelato un segnale stagionale di prezzo per l’energia che prevede due raggruppamenti di mesi R1 e R2
Gennaio Febbraio R1 Alta stagione
Marzo Aprile Maggio R2 Bassa stagione
Giugno Luglio R1 Alta stagione
Agosto Settembre Ottobre R2 Bassa stagione
Novembre Dicembre R1 Alta stagione
Pertanto, a partire dal 1° aprile 2009, i clienti di cui al punto B), sopra evidenziato, forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito avranno un prezzo dell’energia differenziato per fasce e a seconda si tratti di alta stagione (R1) che di bassa stagione (R2).
I clienti di cui al punto A) forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito sosteranno invece un prezzo che sarà differenziato per fasce orarie e per mese.
Si evidenzia che tali norme avranno un impatto diretto sul mercato regolamentato della tutela (non su quello della salvaguardia) e di riflesso potranno influenzare il comportamento dei venditori di energia del mercato libero. Si ricorda che il meccanismo di prezzo scelto sul mercato libero (prezzo fisso, sconto, bonus, prezzo indicizzato) dipende esclusivamente dalla contrattazione tra le parti.
Per facilitare la lettura della presente comunicazione e per meglio comprendere l’impatto della normativa si riportano in allegato alcuni chiarimenti.
CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sul quadro normativo attinente il mercato dell’energia elettrica.
Il mercato dell’energia elettrica si può distinguere in tre differenti sottomercati:
- Mercato della Tutela
- Mercato della Salvaguardia
- Mercato Libero
Mercato della Tutela
Appartengono a questo mercato tutti i clienti domestici e le piccole imprese *(imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) alimentate in bassa tensione che non hanno mai esercitato la loro idoneità scegliendo un nuovo fornitore. Per queste imprese le condizioni di erogazione del servizio sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico e fatturate loro dal venditore esercente la tutela nell’apposito territorio.
Mercato della Salvaguardia
Rientrano nel mercato della Salvaguardia le imprese alimentate in media tensione che non hanno scelto un fornitore del mercato libero, le imprese in bassa tensione che non posseggono i requisiti dimensionali e di fatturato di cui alla definizione di piccola impresa (*) e infine anche quelle imprese che hanno nella loro titolarità più punti di prelievo di cui almeno uno alimentato in media tensione.
Per le imprese della Salvaguardia le condizioni di fornitura sono stabilite in seguito ad apposito procedura d’asta.
Mercato Libero
Possono accedere al mercato tutte le imprese e tutte le famiglie scegliendo un proprio fornitore e contrattando con lui le condizioni dell’erogazione della fornitura tra cui prezzi, clausole di recesso, modalità di pagamento.
Fasce orarie / Prezzo monorario
È fondamentale conoscere le fasce orarie al fine di comprendere, qualora la tipologia di attività svolta lo consente, come spostare i propri consumi in caso di fatturazione multi oraria. Esistono al riguardo tre fasce orarie così come riportate nella Tabella 6 della delibera 156/07 (TIV):
F1 ore di punta:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
F2 ore intermedie:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle 8.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;
nei giorni di sabato, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
F3 ore fuori punta:
dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 Nei giorni di domenica e festivi nazionali, tutte le ore della giornata (0-24).
I prezzi dell’energia del Mercato delle Tutela vigenti nel 1° Trimestre 2009 per le tre fasce e il prezzo monorario sono i seguenti:
F1 12,878 c€/kWh
F2 10,122 c€/kWh
F3 6,644 c€/kWh
Monorario 10,859 c€/kWh
FONTE: Divisione Condomini Italia 800-662066
07.01.2009
CANNE FUMARIE
Cosa succede se non viene effettuata la manutenzione
La fuliggine è un materiale combustibile e, se non rimossa, diminuisce il passaggio dei fumi, prende fuoco, aumenta la temperatura dei fumi, accresce l’inquinamento dell’aria e lo spreco di combustibile.
Uno studio europeo, condotto dalla Eschfo, Federazione Europea Maestri Spazzacamini, ha determinato che tre millimetri di fuliggine non rimossa diminuiscono del 7% il rendimento dell’impianto di combustione.
Tutti gli impianti di combustione sono dimensionati per raggiungere in determinato fabbisogno di calore. Qualora questo fabbisogno di calore dovesse essere fornito da un impianto di combustione con un grado di efficacia inferiore alla domanda a causa della presenza di fuliggine, il consumo di combustibile risulterà aumentato.
Quanto più si depositano fuliggine e ceneri all’interno dell’impianto, tanto meno funziona la trasmissione di calore e non viene raggiunto il grado desiderato efficacia dell’apparecchio.
La fuliggine e le ceneri, inoltre, riducono le sezioni del raccordo, del camino e del comignolo diminuendo così l’efficienza del tiraggio. Di conseguenza, gli impianti funzionano male, la combustione ne risulta alterata e si favoriscono anche il reflusso dei fumi in ambiente nell’atto di caricare il combustibile.
La Combustione incompleta è causa di emissioni inquinanti, per cui si comprende come una periodica manutenzione sia importante anche nel tutelare la salubrità dell’ambiente domestico prevenendo l’immissione di combusti in atmosfera
05.12.2008
DETRAZIONE 55%-D.L. 185/2008 DEL 28/11/2008
Risparmio energetico, serve l'ok delle Entrate per il bonus
Diventa più difficile usufuire dello sconto del 55% su Irpef e Iras per gli interventi di riqualificazione energetica: i privati e le imprese intenzionati a chiedere il bonus dovranno inviare una domanda all'agenzia delle Entrate (oltre alla documentazione all'Enea) e sperare che i fondi stanziati non siano ancora terminati.
La novità è contenuta nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì 28 novembre dal Governo e riguarda le spese per le riqualificazioni energetiche sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010.
L'agenzia delle Entrate esaminerà le domande in base all'ordine cronologico di invio e comunicherà entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita
comunicazione di accoglimento «l'assenso si intende non fornito» e il cittadino non potrà usufruire della detrazione.
Per le agevolazioni sugli interventi energetici sono stati stanziati 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010. Una volta terminati i fondi non sarà più possibile accogliere le domande dei cittadini e delle imprese.
Le richieste per l'anno in corso dovranno essere inviate dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009.
Per le spese sostenute nel 2008, in caso di mancato invio della domanda o di diniego da parte dell'agenzia delle Entrate, l'interessato potrà comunque usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro da ripartire in 10 rate annuali.
07.06.2008
1) Il decreto 93/2008 in vigore dal 29 maggio ha eliminato l'ICI su abitazione principale, relative pertinenze e situazioni equiparate dai regolamenti comunali.
Questa novità può causare un cambiamento nelle deleghe di pagamento, a favore del contribuente.
2) nella giornata di Venerdi 30 maggio è stato firmato un Decreto Legge con il quale vengono prorogati i termini di presentazione per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:
- 10 Luglio per la presentazione dei telematici 730 e 770 Semplificato
- 30 Settembre per la presentazione telematica dei Modelli Unico.
03.02.2007
Adempimento fiscali: FINANZIARIA 2007
Come noto, il comma 43 dell’articolo unico della Finanziaria ha disposto l’inserimento di un nuovo articolo nel DPR 600/73, il 25-ter “RITENUTE sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”.
Tale articolo dispone che “il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dovuto dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa”. Inoltre è specificato che tale ritenuta è operata, anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell’art 67, comma 1 lettera del TUIR, cioè anche nei confronti del prestatore di servizi occasionali.
Pertanto, al momento del pagamento delle fatture emesse dalle ditte di manutenzione e relative a prestazioni effettuate nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, quale è il contratto di manutenzione dell’ascensore, pulizie, spurghi ecc. il condominio deve trattenere il 4% e versarlo al fisco entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento stesso con modello F24 e rilasciando certificazione dell’avvenuto versamento della ritenuta.
La ritenuta del 4% è da applicarsi all’atto del pagamento anche per prestazioni fatturate prima del 1 gennaio 2007, sul punto della norma non sembra dare adito a dubbi, non fa riferimento alla data della prestazione o della fattura, recita solo che “il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento un a ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuto dal percipiente.
Si segnala inoltre che la legge finanziaria n. 269 del 27/12/2006 ha prorogato per il periodo 01/01/2007-31/12/2007 l’aliquota Iva 10 per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in stabili a prevalente destinazione abitativa (esclusi negozi e uffici)
08.01.2007
FINANZIARIA 2007: Agevolazioni per i Condominii e nuove incombenze per amministratori
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244
Condominio (comma 43)
Il condominio, quale sostituto di imposta, opera una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.
Ristrutturazioni edilizie (comma 103)
Sono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici: detrazione Irpef del 36%, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e aliquota Iva del 10%.Le agevolazioni sono fruibili a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Riqualificazione energetica degli edifici (comma 344)
Prevista la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; per l’installazione di coperture, pavimenti e infissi e di pannelli solari per la produzione di acqua calda; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, e di adeguamento della rete di distribuzione.
07.09.2006
LEGGE
DI CONVERSIONE DELLA MANOVRA-BIS IN VIGORE DAL 06/07/2006
Ristrutturazioni
edilizie:
- Dal
primo di Ottobre la detrazione ripassa nuovamente al 36% contro
il 41% che rimane valida per i pagamenti eseguiti fino al 30/09/06
( pertanto per lanno 2006 occorrerà fare distinzione
nel modello Unico);
- Laliquota
IVA per le manutenzioni straordinarie ripassa nuovamente dal 20%
(in vigore per i pagamenti eseguiti dal 01/01/06 al 30/09/06)
al 10% con la reintroduzione del concetto dei beni significativi
- Lammontare
massimo delle spese agevolabili passa da Euro 48.000,00 per ogni
contribuente a Euro 48.000,00 per ogni abitazione: attenzione
quindi al caso tipico di marito e moglie che si suddividono i
pagamenti per godere entrambi del limite massimo ora, cioè
dal primo ottobre, invece, il limite è comunque di soli
Euro 48.000,00 globali. Quindi occorre provvedere ai pagamenti
entro Settembre al fine di poter godere del limite più
alto.
- Lazienda
che esegue i lavori è tenuta ad emettere fattura con la
data del giorno in cui ha avuto conoscenza dellaccredito
sul proprio c/c, quindi generalmente qualche giorno dopo che il
cliente ha disposto il bonifico. Quindi se il cliente ordina il
bonifico il 30 Settembre e lazienda esecutrice dei lavori
lo vede accreditato sul proprio c7c (ad esempio) IL 2 Ottobre,
applicherà laliquota IVA ridotta, a nulla rilevando
che i lavori sono stati eseguiti anteriormente, cioè quando
vigeva laliquota piena, ed il cliente potrà utilizzare
il 36% e non il 41%, a nulla rilevando il fatto di aver pagato
entro Settembre.
- Sulle
fatture emesse dal 04/07/06 deve essere indicato separatamente
il costo della manodopera addebitata, pena la non ammissibilità
della spesa alla detrazione.
28.06.2006
VARIAZIONE FREQUENZE DTT (DIGITALE TERRESTRE)
In data 17 MAGGIO 2006 Mediaset ha operato una variazione sulle frequenze di trasmissione dei propri canali DTT (Digitale terrestre), attivando la nuova frequenza 39 da Valcava (attualmente utilizzata da Sport Italia in analogico e Svizzera Italiana in digitale).
Per consentirVi di rispondere alle richieste dei Ns. condomini forniamo alcune informazioni di carattere tecnico:
PASSAGGIO AL DIGITALE : Attualmente rimane fissato la fine del 2008 come data probabile per il definitivo passaggio di tutte le emittenti al formato digitale. Fino a quella data sono possibili variazioni sulle frequenze di trasmissioni che potranno richiedere interventi sugli impianti.
CANALE 5 IN DIGITALE : La nuova frequenza di ricezione è il 39 da Valcava. Se operando la sintonia automatica dei decoder DTT il canale non risulta visibile è necessario intervenire sulla centrale aggiungendo il modulo CH 39. In tutti gli stabili dove è stata aggiunta la TSI (Svizzera) digitale è necessario modificare la centrale. Contattateci per segnalare richieste di intervento.
SPORT ITALIA : il canale Sport Italia è ricevibile solo in formato digitale (con apposito decoder) sulla frequenza CH50 (Sport Italia, Sport Italia Live, Sport Italia Calcio).
SVIZZERA ITALIANA ANALOGICA : Il termine delle trasmissioni in analogico (CH 10 e 36) è fissato per il 24 luglio.
SVIZZERA DIGITALE : dal 17 MAGGIO la Svizzera Digitale (TSI 1, TSI 2, SF, TSR) è ricevibile sulla frequenza 39 solo nelle zone di confine, nel resto della Lombardia è “coperta” dalla nuova frequenza Mediaset digitale (39) e pertanto ricevibile con estrema difficoltà.
Siamo in attesa di conferme sulle frequenze che verranno adottate a partire dal 24 luglio.
Trattandosi di un canale estero ( a meno di accordi con Mediaset o Rai per una ripetizione dei segnali) non è possibile garantire la costanza dei programmi ricevuti
02.02.2006
Il
risparmio energetico negli edifici e il Decreto del 26/1/2006 del
Ministero delle Attività Produttive contenente le norme transitorie
delle temperature dellaria nei diversi ambienti e di durata
massima giornaliera.
A seguito
della richiesta del mercato energetico nazionale ed alla contestuale
penuria di materia il Decreto del 26/1/2006 del Ministero delle
Attività Produttive ( norme transitorie delle temperature
dellaria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera
pubblicato sulla GU n. 22 del 27/1/2006) elenca le misure urgenti
per garantire lapprovigionamento di gas naturale , a seguito
delle condizioni climatiche fredde che nel corso degli ultimi mesi
hanno interessato e ancora interessano lItalia e lEuropa
e hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di
gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni
dallestero. Altro fondamento della misura di emergenza contenuta
nel decreto è la previsione della contrazione della disponibilità
di stoccaggio di gas naturale a seguito del probabile protrarsi
di tale situazione di insufficiente rifornimento di materia prima
.
Lentrata
in vigore del decreto è (art. 2 , comma secondo) dal giorno
stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , ovvero
dal 27/1/2006. Tuttavia la validità e lapplicazione
della nuova normativa sono limitate (art. 2, comma primo) al periodo
intercorrente dal solo mese di febbraio 2006 e ad agli edifici di
privata abitazione e il decreto prevede (art.1) il mutamento di
quanto previsto dallarticolo 4, comma primo lettera b) del
DPR 26/8/1993 n. 412 invero :
- il
DPR 412/1993 stabilisce la tolleranza da 20 a 22 gradi centigradi
della temperatura di riscaldamento degli edifici diversi da quelli
adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili
;
- il
decreto abbassa , allinterno degli immobili , tali valori
di un grado centigrado ( in riferimento al valore massimo della
media aritmetica delle temperature dellaria nei diversi ambienti
di ogni singola unità immobiliare) con eccezione degli edifici
adibiti a :
- albergo
, pensione ed attività similari ;
- ospedali
, cliniche , case di cura o assimilabili, quelli adibiti a ricovero
id minori o di anziani o le strutture protette per lassistenza
ed i recupero dei tossico dipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani ;
- attività
sportive , piscine , saune , palestre, servizi si supporto ad attività
sportive ;
- attività
scolastiche e ad asilo nido .
Inoltre
la durata massima invernale di accensione degli impianti termici
è ridotta di unora rispetto ai valori descritti dallart.
9 , comma secondo , del DPR n. 412/1993 e originariamente consistenti
in :
(Per
la nostra zona)
- quattordici
ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile per la zona E (comuni
che presentano un numero gradi giorno maggiore di 2.100 e
non superore a 3.000) ;
La
violazione delle norme previste dal predetto decreto è sanzionata
dagli articoli 7 , comma primo , e 15 , comma quinto , del D.lgs.
19/8/2005 n. 192 amministrativamente con il pagamento di una somma
da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 3.000 irrogabile nei
confronti del proprietario, del conduttore , dellamministratore
del condominio o del terzo responsabile dellimpianto termico
che non provvedono , ciascuno per la parte di propria competenza
, affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
16.01.2006
FINANZIARIA
2006
Iva
agevolata nelledilizia
-
Laliquota del 10% rimane per gli interventi di ristrutturazione
e restauro conservativo (occorre avere una concessione edilizia
che così definisca i lavori eseguiti)
-
Invece per le mautenzioni sia ordinarie che straordinarie viene
reintrodotta con il 2006 laliquota del 20%
-
Nulla è cambiato per laliquota agevolata del 4%
Detrazione
per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria case
di abitazione: 41%
-
Viene reintrodotta la detrazione del 41% anziché del 36%
quindi per i lavori di manutenzione straordinaria si acquisisce
la detrazione del 41% ma si subisce laumento dellIVA
dal 10% al 20%, mentre per i lavori di ristrutturazione e restauro
si acquisisce il 41% mantenendo anche il 10% dellIVA
-
Rimane invariato il tetto massimo di psesa di Euro 48.000,00 su
cui calcolare il 41% e tutte le altre disposizione di legge.
08.10.2005
D.L.
31/2001 "attuazione della direttiva 98/ 83/ CE relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo umano" - Obblighi
e Responsabilità dell'Amministratore
In
data 03/03/2001 sulla gazzetta ufficiale n. 52 ( supplemento ordinario
n. 41 ) viene pubblicato il Decreto Legge come da oggetto.
Sostanzialmente
il decreto sancisce ( art.5 ) che il "gestore dell'edificio",
cioè l'amministratore, è reso responsabile della qualità
dell'acqua destinata al consumo umano così come fuoriesce
dal rubinetto.
Si
prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria, per "chiunque
fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione alle disposizioni
.omissis",
(art. 19 ) da lire 20.000.000 a lire 120.000.000.
Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto, occorre che l'amministratore
dia incarico a qualificato laboratorio di analisi che provveda ad
effettuare un prelievo di acqua potabile con successiva analisi
di carattere sia chimico che batteriologico.
Si
consiglia di effettuare un semplice controllo di routine ( come
indicato nell'allegato II, tabella A della legge medesima), dato
che si tratta di analisi dal costo limitato e comunque altamente
indicative della qualità dell'acqua medesima.
Nel
caso in cui si riscontri il rispetto dei parametri di legge occorrerà
conservare il certificato per un periodo di almeno cinque anni,
oltre a ripetere le analisi con periodicità annuale.
Soltanto
in caso di non rispetto di tali parametri, si potranno effettuare
analisi più approfondite e ricorrere, se del caso, a più
specifiche consulenze circa la possibilità di soluzione del
problema.
08.10.2005
Controllo
periodico degli impianti di messa a terra condominiali
(DPR
547/55 s.m.i. DPR 462/01 s.m.i Norme CEI 64-8)
A
far tempo dal 2002 il Ministero delle Attività Produttive,
vista la richiesta sempre più pressante e la impossibilità
da parte delle ASL di effettuare i controlli periodici degli impianti
di messa a terra, ha incaricato alcuni Enti privati di effettuare
i suddetti controlli in nome e per conto delle ASL.
Ecco
il motivo per il quale ci siamo rivolti ad uno di questi Enti (
la INQAS di Monza ), per effettuare i controlli che le citate Leggi
ci impongono con cadenza biennale o quinquennale a secondo delle
caratteristiche del condominio.
Per
questo motivo prossimamente riceverete una visita di un incaricato
della Società INQAS, accompagnato dal Vostro elettricista,
per l'effettuazione del suddetto adempimento di Legge.
Per
chi desiderasse approfondire si allega il testo del Decreto del
Presidente della Repubblica 462/01.
08.10.2005
DECRETO
PRESIDENTE REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462
Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi
(G.U. n. 6, 8 gennaio 2002, Serie Generale)
Testo in vigore dal 23/1/2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955,
n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio
delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione,
e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle
sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi
di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte
ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione
degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra
e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della
normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale
a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL
ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3. Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici
e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in
cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior
rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è
biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica
di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del
comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi
della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL
o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente
per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per
territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali
preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché
i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti
alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
07.02.2005
GUIDA
AI DIRITTI
Con
il Patrocinio della Pro Loco di Castellanza, con la consulenza del
Dott. Antonio Lubrano e ladesione del Dipartimento per le
Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
è in corso di realizzazione la prima guida ai diritti
dei cittadini e dellImpresa. Si tratta di un volume
contente, oltre ad informazioni di caratere generale sul Territorio
Comunale, quali informazioni storico/turistiche, numeri utili, servizi
disponibili, anche e per la prima volta informazioni su come far
valere un proprio diritto, in sede giudiziaria o nella vita di tutti
i giorni.
Tale guida sarà distribuita gratuitamente dalle Poste Italiane
a tutte le famiglie del Comune di Castellanza.
So che tale iniziativa sarà man mano adottata da tutti i
Comuni e ritengo sia un mezzo molto semplice ed efficace per tutti
per apprendere e conoscere leggi utili nella vita quotidiana, per
conoscere ed utilizzare al meglio i propri diritti.
22.01.2005
DETRAZIONE 36
Con
la Legge finanziaria per il 2005 (Legge 311 del 30/12/2004) è
stata prorogata la detrazione dimposta del 36% per gli interventi
di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia.
08.07.2004
ULTIMI
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA DETRAZIONE 36%
ristrutturazione edilizia
·
Nei confronti degli eredi, la detrazione del 36% si trasmette agli
eredi che, in quanto accettando leredità, acquisisce
la disponibilità dellimmobile, anche con la sola detenzione
e senza stabilirvi la propria residenza. Ne consegue che se il coniuge
superstite, pur destinatario del diritto dabitazione, rinuncia
alleredità, perde il diritto alla detrazione della
spesa sostenuta dal de cuius per la ristrutturazione;
·
Le spese per la costruzione del box pertinenziale allabitazione,
in concomitanza alla edificazione della stessa abitazione, rilevano
anche se lultimazione dei lavori della pertinenza precedono
quella relativa allimmobile destinato a residenza;
·
Nel caso di acquisto separato dei diritti di usufrutto e nuda proprietà,
sempre che la spesa sia sostenuta da entrambi i soggetti, la detrazione
deve essere ripartita con riferimento allacquisto di ogni
singolo diritto reale. Ne consegue che limporto detraibile
è attribuito in rapporto alla porzione attribuita ad ognuno
in rapporto alla tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n°131;
·
Verificandosi la cessione parziale di unità, successivamente
alla ristrutturazione di essa, la detrazione non si trasferisce
allacquirente, ma rimane in capo al venditore che continuerà
a beneficiare della detrazione. Nel silenzio, rimane confermato
che, nella fattispecie della vendita totale dellappartamento,
ovvero di parte di esso, autonomamente accatastato, il beneficio
è trasferito al soggetto cessionario, a norma della circolare
57/E del 24 febbraio 1998 e della circolare 95/E del 12 maggio 2000;
·
Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sullimmobile,
oggetto dellintervento edilizio, il raggiungimento delletà
di 75 od 80 anni, utile per la divisione in cinque o tre quote annuali
di pari importo, costituisce il termine iniziale della detrazione.
Ne deriva che, a partire dal periodo dimposta successivo a
quello del compleanno in questione, limporto delle restanti
quote può essere suddiviso per tre o per cinque annualità;
·
Per quanto riguarda la detrazione a favore del familiare convivente,
non è necessario il requisito della residenza, ma è
sufficiente che la spesa, per consentire la detrazione, riguardi
limmobile ove, di fatto, si esplica la convivenza;
·
In ordine alla modalità di pagamento, a quello attuato mediante
bonifico postale è attribuita la stessa valenza
del bonifico bancario.
1.1.2004
IRPEF
36% E IVA 10%
In
sede di definitiva conversione in Legge (ancora non pubblicata)
la detrazione dall'IRPEF lorda per le opere edilizie alle parti
comuni condominiali (Finanziaria 1998 e successive proroghe o modifiche)
ritornano al 36% con il limite di euro 48mila.
Paralellamente,
l'IVA su tali opere ritorna al 10%.
La
validità dovrebbe essere fino al 31.12.2005.
Maggiori
precisazioni saranno fornite dopo la lettura del provvedimento.
CHIARIMENTI
IN MATERIA DI IVA NELL'EDILIZIA NON DI LUSSO
Aliquota
iva nelledilizia non di lusso.
Date
le numerose richieste di chiarimenti riproponiamo uno scheda per
riepilogare le varie fattispecie
| interventi
di: |
fino
al 31/12/03 |
Dal
01/01/2004 |
| Acquisto
prima casa da costruttore |
4%
|
4% |
Acquisto
prima casa da immobiliare
(NB in alcuni casi limmobiliare potrebbe
vendere esente iva!) |
4% |
4% |
| Costruzione
prima casa |
4%
|
4% |
Ampliamento
prima casa (sia con acquisto di immobile adiacente sia con nuova
costruzione in
ampliamento) |
4% |
4% |
| Ristrutturazione
edilizia |
10% |
10% |
| Restauro
conservativo |
10% |
10% |
| Manutenzione
ordinaria |
10% |
20% |
| Manutenzione
straordinaria |
10% |
20% |
In
tema di manutenzioni: è scomparsa totalmente la distinzione
tra beni significativi e non, quindi non occorre più fare
la proporzione tra valore dei beni forniti e la relativa posa in
opera.
Si
chiarisce che laliquota agevolata del 4%
· si applica solo se nella CONCESSIONE EDILIZIA è
indicato che trattasi di costruzione e/o ampliamento;
· vale solo fino al compimento dellopera: quindi fino
alla chiusura dei lavori così come dichiarata in comune;
· occorre comunque e sempre la richiesta dellacquirente
e/o proprietario che dichiara il tipo dellopera, che trattasi
di prima casa non di lusso, e, pertanto, richiede laliquota
agevolata
Si
chiarisce che laliquota agevolata del 10%
· si applica solo se nella CONCESSIONE EDILIZIA oppure nella
DIA è indicato che trattasi di ristrutturazione o restauro
conservativo;
· vale solo fino al compimento dellopera: quindi fino
alla chiusura dei lavori così come dichiarata in comune;
· occorre comunque e sempre la richiesta dellacquirente
e/o proprietario che dichiara il tipo dellopera, che trattasi
di casa non di lusso, e, pertanto, richiede laliquota agevolata
E
consigliabile farsi rilasciare anche una copia della DIA o della
CONCESSIONE EDILIZIA. |