Bollette elettriche

Prezzi e Orari Delibera 56/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto, attraverso la delibera ARG 56/08, diverse modifiche all’attuale sistema di fatturazione dell’energia elettrica finalizzate ad attribuire, a partire dal 2009, un costo orario o stagionale per l’energia consumata dai clienti finali.

Analisi della delibera 56/08 AEEG
Le modifiche introdotte con la deliberazione 56/08 prevedono che, per le utenze alimentate in bassa tensione con installato il contatore elettronico telegestito, l’energia debba essere obbligatoriamente, fatturata sulla base di corrispettivi che tengano conto della diversa valorizzazione oraria del costo dell’energia (fasce F1-F2-F3).
Mentre chi non ha il contatore elettronico continua a sostenere un prezzo unico (monorario) per tutte le ore del giorno che viene aggiornato trimestralmente.
La delibera 56/08 scaturirà i suoi effetti con tempi e modi differenti a seconda della potenza contrattualmente impegnata e della tipologia di clienti finali:

A) 1° gennaio 2009: clienti con potenza maggiore di 15 kW;
B) 1° aprile 2009: clienti con potenza minore o uguale a 15 kW;
C) 1° gennaio 2010: clienti domestici.

A) Clienti con potenza maggiore di 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° gennaio 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati, in ogni mese dell’anno, nelle fasce F1, F2 ed F3.

B) Clienti con potenza minore o uguale a 15 KW dotate di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2009 tali clienti pagheranno l’energia elettrica sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito, a fronte di una nuova installazione di contatore o di una sua riprogrammazione, un intervallo di tempo, fissato nella durata di 3 mesi per le utenze di cui al punto A) e 6 mesi per le utenze di cui al punto B) in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati per fasce, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare l’impatto relativo al passaggio da monorario a quello per fasce.

C) Clienti domestici dotati di contatore elettronico
A partire dal 1° aprile 2010 pagheranno l’energia sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 ed F2 e F3 ma per raggruppamenti di mesi.
L’Autorità ha stabilito inoltre un intervallo di tempo, in questo caso di tre mesi prima dell’applicazione del nuovo sistema, in cui l’esercente la maggior tutela, pur non applicando ancora i corrispettivi differenziati, deve comunicare nella fattura la ripartizione dei consumi secondo le fasce orarie e i raggruppamenti di mesi, per permettere così al cliente di conoscere il proprio profilo di consumo e di valutare gli impatti dell’applicazione dei nuovi corrispettivi.

Quali sono i raggruppamenti di mesi
A partire dal 2009 l’Autorità ha previsto sul mercato tutelato un segnale stagionale di prezzo per l’energia che prevede due raggruppamenti di mesi R1 e R2

Gennaio Febbraio R1 Alta stagione
Marzo Aprile Maggio R2 Bassa stagione
Giugno Luglio R1 Alta stagione
Agosto Settembre Ottobre R2 Bassa stagione
Novembre Dicembre R1 Alta stagione

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2009, i clienti di cui al punto B), sopra evidenziato, forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito avranno un prezzo dell’energia differenziato per fasce e a seconda si tratti di alta stagione (R1) che di bassa stagione (R2).
I clienti di cui al punto A) forniti dall’esercente della tutela e dotati di contatore orario telegestito sosteranno invece un prezzo che sarà differenziato per fasce orarie e per mese.
Si evidenzia che tali norme avranno un impatto diretto sul mercato regolamentato della tutela (non su quello della salvaguardia) e di riflesso potranno influenzare il comportamento dei venditori di energia del mercato libero. Si ricorda che il meccanismo di prezzo scelto sul mercato libero (prezzo fisso, sconto, bonus, prezzo indicizzato) dipende esclusivamente dalla contrattazione tra le parti.
Per facilitare la lettura della presente comunicazione e per meglio comprendere l’impatto della normativa si riportano in allegato alcuni chiarimenti.

CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sul quadro normativo attinente il mercato dell’energia elettrica.

Il mercato dell’energia elettrica si può distinguere in tre differenti sottomercati:

- Mercato della Tutela
- Mercato della Salvaguardia
- Mercato Libero

Mercato della Tutela
Appartengono a questo mercato tutti i clienti domestici e le piccole imprese *(imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) alimentate in bassa tensione che non hanno mai esercitato la loro idoneità scegliendo un nuovo fornitore. Per queste imprese le condizioni di erogazione del servizio sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei costi sostenuti dall’Acquirente Unico e fatturate loro dal venditore esercente la tutela nell’apposito territorio.

Mercato della Salvaguardia
Rientrano nel mercato della Salvaguardia le imprese alimentate in media tensione che non hanno scelto un fornitore del mercato libero, le imprese in bassa tensione che non posseggono i requisiti dimensionali e di fatturato di cui alla definizione di piccola impresa (*) e infine anche quelle imprese che hanno nella loro titolarità più punti di prelievo di cui almeno uno alimentato in media tensione.
Per le imprese della Salvaguardia le condizioni di fornitura sono stabilite in seguito ad apposito procedura d’asta.

Mercato Libero
Possono accedere al mercato tutte le imprese e tutte le famiglie scegliendo un proprio fornitore e contrattando con lui le condizioni dell’erogazione della fornitura tra cui prezzi, clausole di recesso, modalità di pagamento.

Fasce orarie / Prezzo monorario
È fondamentale conoscere le fasce orarie al fine di comprendere, qualora la tipologia di attività svolta lo consente, come spostare i propri consumi in caso di fatturazione multi oraria. Esistono al riguardo tre fasce orarie così come riportate nella Tabella 6 della delibera 156/07 (TIV):
F1 ore di punta:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
F2 ore intermedie:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle 8.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;
nei giorni di sabato, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
F3 ore fuori punta:
dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 Nei giorni di domenica e festivi nazionali, tutte le ore della giornata (0-24).

I prezzi dell’energia del Mercato delle Tutela vigenti nel 1° Trimestre 2009  per le tre fasce e il prezzo monorario sono i seguenti:
F1 12,878 c€/kWh

F2 10,122 c€/kWh

F3 6,644 c€/kWh

Monorario 10,859 c€/kWh

FONTE: Divisione Condomini Italia 800-662066

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